Per avere la NASpI nel 2026 servono due requisiti: aver perso il lavoro in modo involontario (licenziamento, scadenza del contratto a termine, dimissioni per giusta causa) e avere almeno 13 settimane di contributi nei quattro anni precedenti. Dal 2025 c'è una regola in più per chi si è dimesso nei 12 mesi prima: servono 13 settimane di contributi nel nuovo lavoro.
Non serve più il vecchio requisito delle 30 giornate di lavoro effettivo nell'ultimo anno, abolito dalla Legge di Bilancio 2022 per le cessazioni dal 1° gennaio 2022.
Chi ha diritto alla NASpI (e chi no)
La NASpI tutela i lavoratori dipendenti che perdono il lavoro: assunti a tempo indeterminato o determinato nel settore privato, apprendisti, soci lavoratori di cooperative con rapporto subordinato, personale artistico con contratto subordinato e dipendenti a termine delle pubbliche amministrazioni.
| Situazione | NASpI? | Nota |
|---|---|---|
| Licenziamento (anche disciplinare o per giusta causa) | Sì | per il licenziamento per giusta causa la decorrenza è posticipata |
| Scadenza del contratto a termine | Sì | anche dopo proroghe e rinnovi |
| Dimissioni per giusta causa | Sì | stipendi non pagati, mobbing, demansionamento... |
| Dimissioni durante il periodo tutelato di maternità/paternità | Sì | fino al primo anno di vita del figlio |
| Risoluzione consensuale in conciliazione (art. 7 L. 604/1966) | Sì | o per rifiuto di un trasferimento oltre 50 km |
| Dimissioni volontarie o risoluzione consensuale semplice | No | i contributi restano validi per il futuro |
| Dimissioni “per fatti concludenti” (assenza ingiustificata) | No | L. 203/2024, art. 19 |
| Dipendenti pubblici a tempo indeterminato | No | esclusi dalla NASpI |
| Titolari di pensione di vecchiaia o anticipata | No | incompatibile con la pensione diretta |
La nuova regola sulle dimissioni: 13 settimane nel nuovo lavoro
La Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024, art. 1 c. 171) ha chiuso un “trucco” diffuso: dimettersi da un lavoro stabile, farsi assumere per pochi giorni altrove e poi farsi licenziare per incassare la NASpI. Dal 1° gennaio 2025, se nei 12 mesi precedenti la nuova perdita involontaria hai dato le dimissioni (o firmato una risoluzione consensuale) da un rapporto a tempo indeterminato, la NASpI spetta solo se dopo quelle dimissioni hai accumulato almeno 13 settimane di contribuzione.
L'INPS ha chiarito con la circolare n. 98 del 5 giugno 2025 che la regola non scatta se le dimissioni precedenti erano per giusta causa, durante il periodo tutelato di maternità o paternità, o se la risoluzione consensuale è avvenuta in sede di conciliazione o per rifiuto di un trasferimento lontano. Le 13 settimane si possono sommare anche da più contratti a termine successivi.
Esempio. Marco si dimette a marzo 2026 da un posto a tempo indeterminato e a maggio inizia un contratto a termine di 10 settimane. Quando il contratto scade non ha diritto alla NASpI: dalle dimissioni ha solo 10 settimane di contributi. Se il contratto fosse durato 4 mesi (oltre 13 settimane), avrebbe avuto la NASpI calcolata su tutti i contributi degli ultimi 4 anni.
Le 13 settimane di contributi: cosa conta
- Contano le settimane con contribuzione da lavoro dipendente versata o dovuta, compresa quella per la disoccupazione, negli ultimi quattro anni prima della cessazione.
- Valgono anche i periodi di maternità obbligatoria e di congedo parentale indennizzato se c'era un rapporto in corso, e i periodi di lavoro all'estero in Paesi UE o convenzionati.
- I periodi di malattia, cassa integrazione a zero ore o aspettativa non retribuita possono “neutralizzare” il quadriennio, cioè allungarlo all'indietro.
- Le settimane già usate per una NASpI precedente non contano per la durata, ma possono contare per il requisito minimo.
Per verificare la tua posizione scarica l'estratto conto contributivo dal sito dell'INPS con SPID, CIE o CNS. Se mancano periodi, segnalalo prima della domanda: la durata della NASpI dipende proprio da quelle settimane (vedi quanto dura la NASpI).
Gli obblighi dopo la domanda
Ottenuta la NASpI devi mantenere lo stato di disoccupazione: la domanda vale come dichiarazione di immediata disponibilità (DID) e il Centro per l'impiego ti convocherà per il patto di servizio personalizzato. Rifiutare senza motivo un'offerta congrua o non presentarsi agli appuntamenti comporta riduzioni fino alla decadenza. Ogni nuovo reddito da lavoro va comunicato all'INPS entro 30 giorni con il modulo NASpI-Com.
Domande frequenti sulla NASpI
Quali sono i requisiti per la NASpI nel 2026?
Aver perso il lavoro in modo involontario (o per dimissioni per giusta causa) e avere almeno 13 settimane di contributi negli ultimi quattro anni. Se ti sei dimesso da un tempo indeterminato nei 12 mesi prima, servono anche 13 settimane di contributi dopo quelle dimissioni.
Servono ancora 30 giornate di lavoro effettivo?
No. Il requisito delle 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi precedenti è stato abolito dalla Legge 234/2021 per le cessazioni dal 1° gennaio 2022.
Se mi dimetto prendo la NASpI?
No, le dimissioni volontarie non danno diritto alla NASpI, salvo giusta causa, dimissioni nel periodo tutelato di maternità o paternità e alcune risoluzioni consensuali (conciliazione, rifiuto di trasferimento oltre 50 km).
Cosa cambia per chi si dimette e trova un nuovo lavoro?
Dal 2025, se il nuovo lavoro finisce in modo involontario entro 12 mesi dalle dimissioni, la NASpI spetta solo con almeno 13 settimane di contributi maturate dopo le dimissioni (L. 207/2024, circolare INPS 98/2025).
Il licenziamento disciplinare dà diritto alla NASpI?
Sì. Anche il licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo è una disoccupazione involontaria; per la giusta causa la NASpI decorre più tardi.
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Fonti
- D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 22: art. 3 (requisiti: disoccupazione involontaria e 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti), art. 4 (retribuzione media mensile = imponibile previdenziale degli ultimi 4 anni ÷ settimane × 4,33; 75% fino alla soglia + 25% dell'eccedenza; riduzione del 3% al mese), art. 5 (durata pari alla metà delle settimane contributive), art. 6 (domanda entro 68 giorni), artt. 9-10 (compatibilità con lavoro subordinato e autonomo), art. 12 (contribuzione figurativa entro 1,4 volte l'importo massimo).
- Legge 234/2021 (Bilancio 2022): riduzione del 3% dal 6° mese (dall'8° per chi ha almeno 55 anni) ed eliminazione del requisito delle 30 giornate di lavoro effettivo, per gli eventi dal 1° gennaio 2022.
- INPS, circolare n. 4 del 28 gennaio 2026: retribuzione di riferimento NASpI 2026 1.456,72 € (2025: 1.436,61 €) e importo massimo mensile 1.584,70 € (2025: 1.562,82 €); alla NASpI non si applica la riduzione del 5,84% (art. 26 L. 41/1986). Riportata da Informazione Fiscale e CGIL Lazio.
- Legge 207/2024 (Bilancio 2025), art. 1 c. 171: 13 settimane di contribuzione dopo le dimissioni volontarie avvenute nei 12 mesi precedenti; istruzioni INPS nella circolare n. 98 del 5 giugno 2025.
- Legge 199/2025 (Bilancio 2026), art. 1 c. 176: anticipazione NASpI pagata in due rate (70% + 30%) per le domande dal 1° gennaio 2026; INPS, messaggio n. 1215 del 7 aprile 2026 (notizia INPS). Aliquote IRPEF 2026 23/33/43% (L. 199/2025) e detrazione art. 13 TUIR per la stima della ritenuta.