Sì, la NASpI spetta anche dopo le dimissioni per giusta causa: la legge le considera una perdita involontaria del lavoro, perché è il comportamento del datore a renderne impossibile la prosecuzione. Esempi tipici sono gli stipendi non pagati, il mobbing, le molestie, il demansionamento o un trasferimento senza ragioni organizzative.
Per queste dimissioni non vale nemmeno la nuova regola delle 13 settimane introdotta nel 2025, e hai diritto anche all'indennità sostitutiva del preavviso.
Quando le dimissioni sono per giusta causa
| Motivo | Esempio concreto |
|---|---|
| Mancato pagamento della retribuzione | stipendi non pagati o pagati con ritardi ripetuti |
| Omesso versamento dei contributi | buchi contributivi segnalati dall'estratto conto |
| Molestie sessuali sul luogo di lavoro | comportamenti del datore o di colleghi tollerati |
| Demansionamento | mansioni inferiori senza accordo o motivo legittimo |
| Mobbing | condotte vessatorie ripetute e sistematiche |
| Trasferimento senza ragioni tecniche, organizzative o produttive | art. 2103 c.c., a prescindere dalla distanza |
| Notevoli variazioni dopo una cessione d'azienda | condizioni peggiorate dal nuovo titolare |
| Comportamento ingiurioso del superiore | offese gravi verso il dipendente |
Come dimettersi per giusta causa e ottenere la NASpI
L'INPS, per riconoscere la NASpI, chiede di dimostrare che la giusta causa è seria e che intendi far valere i tuoi diritti: di solito basta allegare la diffida, una denuncia o un esposto, un ricorso o la sentenza. Se in seguito un giudice esclude la giusta causa, l'INPS può chiedere la restituzione della NASpI. Per i mancati pagamenti conviene coinvolgere subito un sindacato o un patronato.
Giusta causa, risoluzione consensuale e altre vie
- Risoluzione consensuale: dà diritto alla NASpI solo se avviene nella conciliazione obbligatoria dell'art. 7 L. 604/1966 (licenziamento per giustificato motivo oggettivo nelle aziende con i requisiti) o per rifiuto di un trasferimento oltre 50 km o 80 minuti di mezzi pubblici.
- Dimissioni in maternità/paternità: se presentate nel periodo tutelato (fino al primo anno del figlio) danno diritto alla NASpI.
- Dimissioni per fatti concludenti: dal 2025 l'assenza ingiustificata oltre i termini del contratto collettivo (o 15 giorni) può essere trattata come dimissione e non dà NASpI.
- Licenziamento: sempre involontario, anche se disciplinare.
In tutti questi casi il calcolo della NASpI è lo stesso: vedi calcolo NASpI 2026 e importo massimo e requisiti NASpI 2026.
Domande frequenti sulla NASpI
Se mi dimetto per giusta causa prendo la NASpI?
Sì. Le dimissioni per giusta causa sono considerate disoccupazione involontaria e danno diritto alla NASpI con i normali requisiti di contribuzione.
Quali sono le giuste cause di dimissioni?
Mancato pagamento dello stipendio, omesso versamento dei contributi, molestie, mobbing, demansionamento, trasferimento senza ragioni organizzative, comportamento ingiurioso del superiore e notevoli variazioni dopo una cessione d'azienda.
Quali documenti chiede l'INPS?
Prove della controversia con il datore: diffida, denuncia o esposto, ricorso o sentenza. Servono a dimostrare la volontà di difendersi in giudizio.
La regola delle 13 settimane vale per la giusta causa?
No. La circolare INPS 98/2025 esclude dalla nuova regola le dimissioni per giusta causa, anche per trasferimento non motivato.
Con le dimissioni per giusta causa spetta il preavviso?
Sì, il lavoratore ha diritto all'indennità sostitutiva del preavviso, oltre alla NASpI.
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Fonti
- D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 22: art. 3 (requisiti: disoccupazione involontaria e 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti), art. 4 (retribuzione media mensile = imponibile previdenziale degli ultimi 4 anni ÷ settimane × 4,33; 75% fino alla soglia + 25% dell'eccedenza; riduzione del 3% al mese), art. 5 (durata pari alla metà delle settimane contributive), art. 6 (domanda entro 68 giorni), artt. 9-10 (compatibilità con lavoro subordinato e autonomo), art. 12 (contribuzione figurativa entro 1,4 volte l'importo massimo).
- Legge 234/2021 (Bilancio 2022): riduzione del 3% dal 6° mese (dall'8° per chi ha almeno 55 anni) ed eliminazione del requisito delle 30 giornate di lavoro effettivo, per gli eventi dal 1° gennaio 2022.
- INPS, circolare n. 4 del 28 gennaio 2026: retribuzione di riferimento NASpI 2026 1.456,72 € (2025: 1.436,61 €) e importo massimo mensile 1.584,70 € (2025: 1.562,82 €); alla NASpI non si applica la riduzione del 5,84% (art. 26 L. 41/1986). Riportata da Informazione Fiscale e CGIL Lazio.
- Legge 207/2024 (Bilancio 2025), art. 1 c. 171: 13 settimane di contribuzione dopo le dimissioni volontarie avvenute nei 12 mesi precedenti; istruzioni INPS nella circolare n. 98 del 5 giugno 2025.
- Legge 199/2025 (Bilancio 2026), art. 1 c. 176: anticipazione NASpI pagata in due rate (70% + 30%) per le domande dal 1° gennaio 2026; INPS, messaggio n. 1215 del 7 aprile 2026 (notizia INPS). Aliquote IRPEF 2026 23/33/43% (L. 199/2025) e detrazione art. 13 TUIR per la stima della ritenuta.