Sì, NASpI e lavoro sono compatibili entro certi limiti: puoi lavorare come dipendente, anche part-time, con un reddito annuo fino a 8.500 €, o come autonomo fino a 5.500 €, mantenendo la NASpI ridotta dell'80% del reddito previsto. Il nuovo reddito va comunicato all'INPS entro 30 giorni.
Se invece il nuovo contratto da dipendente supera 8.500 € annui, la NASpI si sospende (contratti fino a 6 mesi) o decade (oltre 6 mesi).
Le regole di compatibilità in una tabella
| Nuova attività | Effetto sulla NASpI | Cosa fare |
|---|---|---|
| Lavoro dipendente, reddito annuo fino a 8.500 € | Continua, ridotta dell'80% del reddito previsto | NASpI-Com entro 30 giorni |
| Lavoro dipendente oltre 8.500 €, contratto fino a 6 mesi | Sospesa, poi riprende | nessuna perdita di mesi |
| Lavoro dipendente oltre 8.500 €, contratto oltre 6 mesi | Decade | la NASpI termina |
| Lavoro autonomo / impresa, reddito fino a 5.500 € | Continua, ridotta dell'80% del reddito previsto | NASpI-Com entro 30 giorni (pena decadenza) |
| Prestazioni occasionali (Libretto Famiglia, PrestO) | Cumulabile | entro 5.000 € annui |
| Due part-time, ne perdi uno | NASpI possibile sul rapporto perso | se il reddito residuo resta entro 8.500 € |
Esempio: part-time da 500 € al mese
Sara prende una NASpI di 1.000 € lordi al mese e trova un part-time a tempo indeterminato da 500 € lordi al mese (6.000 € l'anno, sotto la soglia di 8.500 €). Comunica il reddito previsto all'INPS, che riduce la NASpI dell'80% di quel reddito, cioè di circa 400 € al mese per il periodo in cui lavora.
Risultato: Sara incassa 1.100 € lordi al mese invece di 1.000 €, cioè 100 € in più. Lavorare conviene sempre, anche se meno di quanto dica lo stipendio, e in più matura contributi pieni. La riduzione non accorcia la durata della NASpI.
Errori da evitare
- Non comunicare il reddito: per il lavoro autonomo la mancata comunicazione entro 30 giorni fa decadere la NASpI; per il dipendente porta a recuperi e sanzioni.
- Sottostimare il reddito: a fine anno l'INPS chiede la dichiarazione dei redditi effettivi e recupera le somme non dovute.
- Confondere part-time con il datore precedente: riassunzioni presso lo stesso datore o società collegate possono essere considerate in modo diverso, chiedi al patronato.
- Dimenticare che la compatibilità riguarda il reddito annuo, non quello mensile: un contratto breve ma pagato bene può superare la soglia.
- Se vuoi aprire una partita IVA, valuta anche la NASpI anticipata per aprire un'attività.
Domande frequenti sulla NASpI
Posso lavorare part-time e prendere la NASpI?
Sì, se il reddito annuo da lavoro dipendente non supera 8.500 €: la NASpI continua, ridotta dell'80% del reddito previsto, a condizione di comunicarlo all'INPS entro 30 giorni.
Cosa succede se trovo un lavoro a tempo determinato?
Se il reddito supera 8.500 € e il contratto dura fino a 6 mesi la NASpI è sospesa e poi riprende; se dura oltre 6 mesi la NASpI decade.
Posso aprire la partita IVA durante la NASpI?
Sì, con un reddito annuo previsto fino a 5.500 €: la NASpI è ridotta dell'80% del reddito previsto. La comunicazione all'INPS entro 30 giorni è obbligatoria, altrimenti decadi.
Le prestazioni occasionali sono compatibili con la NASpI?
Sì, le prestazioni occasionali tramite Libretto Famiglia o contratto di prestazione occasionale sono cumulabili entro 5.000 € annui.
Lavorare riduce la durata della NASpI?
No: la riduzione riguarda l'importo, non la durata. Con la sospensione per lavori brevi, i mesi non goduti si recuperano alla ripresa.
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Fonti
- D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 22: art. 3 (requisiti: disoccupazione involontaria e 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti), art. 4 (retribuzione media mensile = imponibile previdenziale degli ultimi 4 anni ÷ settimane × 4,33; 75% fino alla soglia + 25% dell'eccedenza; riduzione del 3% al mese), art. 5 (durata pari alla metà delle settimane contributive), art. 6 (domanda entro 68 giorni), artt. 9-10 (compatibilità con lavoro subordinato e autonomo), art. 12 (contribuzione figurativa entro 1,4 volte l'importo massimo).
- Legge 234/2021 (Bilancio 2022): riduzione del 3% dal 6° mese (dall'8° per chi ha almeno 55 anni) ed eliminazione del requisito delle 30 giornate di lavoro effettivo, per gli eventi dal 1° gennaio 2022.
- INPS, circolare n. 4 del 28 gennaio 2026: retribuzione di riferimento NASpI 2026 1.456,72 € (2025: 1.436,61 €) e importo massimo mensile 1.584,70 € (2025: 1.562,82 €); alla NASpI non si applica la riduzione del 5,84% (art. 26 L. 41/1986). Riportata da Informazione Fiscale e CGIL Lazio.
- Legge 207/2024 (Bilancio 2025), art. 1 c. 171: 13 settimane di contribuzione dopo le dimissioni volontarie avvenute nei 12 mesi precedenti; istruzioni INPS nella circolare n. 98 del 5 giugno 2025.
- Legge 199/2025 (Bilancio 2026), art. 1 c. 176: anticipazione NASpI pagata in due rate (70% + 30%) per le domande dal 1° gennaio 2026; INPS, messaggio n. 1215 del 7 aprile 2026 (notizia INPS). Aliquote IRPEF 2026 23/33/43% (L. 199/2025) e detrazione art. 13 TUIR per la stima della ritenuta.